Acquisto Sostanze e Uso Personale

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dragon
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Acquisto Sostanze e Uso Personale

Messaggio da dragon » gio dic 22, 2016 1:59 pm

ciao a tutti

volevo sapere se sapete come si comportano le FO se intercettano dei pacchi conteneti pochi grammi di una sostanza in tabella 1?

grazie
ciao
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tsunami666
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acquisto sostanze ad uso personale

Messaggio da tsunami666 » gio dic 22, 2016 3:08 pm

Probabilmente una visitina, salvo qualche appostamento prima per conferma, ti verrà fatta... :ninja:
Se poi riesci a dimostrare che è uso personale oppure che fai solo la collezione di sostanze (un tipo è stato assolto con quella motivazione) tanto di guadagnato...
Di alzarmi non ne ho voglia,
oggi non combatto con nessuno...

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Aioe
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Messaggio da Aioe » gio dic 22, 2016 3:20 pm

quello che rischi, parlando di droghe sintetiche, dipende da quanti sono i grammi.
Se sono pochi, diciamo meno di dieci, sarà uso personale e se è la prima volta che ti trovano con della droga non ti accadrà nulla.
Se sono sempre pochi ma eri già stato trovato in possesso di droga subirai le senzioni amministrative previste dall'art. 75 DPR 309/90. In pratica perderai la patente per un po'.

Se sono un po' meno pochi, diciamo dieci o venti, ci sarà un processo e probabilmente sarai condannato. Se sei incensurato avrai quasi sicuramente la pena sospesa. Se sei pregiudicato ti farai un po' di domiciliari.

Oltre il mezz'etto c'è la galera in attesa del processo. Con trenta o quaranta grammi forse, dico forse, ti salvi, con cinquanta passerai qualche mese in una comoda camera da due in compagnia di cinque ospiti, tre dei quali stranieri.

Oltre l'etto la pena comincia a misurarsi in anni, ancora pochi.

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CloneXY
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Messaggio da CloneXY » ven dic 23, 2016 8:49 am

Grande Aioe!
10g di fumo valgono quindi quanto 10g di ketamina o dmt? e l'lsd in cartoni?
λάϑε βιώσας
https://t.me/DrogaNews

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Messaggio da Aioe » ven dic 23, 2016 9:36 am

CloneXY ha scritto:10g di fumo valgono quindi quanto 10g di ketamina o dmt? e l'lsd in cartoni?
no, il fumo vale di meno.

Diciamo che fino a 25 grammi è sicuramente uso personale (se non ti trovano mentre lo stai spacciando), qualche volta sono riuscito a far passare per tale anche un mezz'etto però serve una storia convincente da raccontare al giudice.

Fino ad un paio di etti è una situazione gestibile (se sei incensurato), oltre il chilo c'è la galera e basta.

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tsunami666
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Messaggio da tsunami666 » ven dic 23, 2016 9:49 am

Ma un biglietto da visita???
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dragon
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Messaggio da dragon » ven dic 23, 2016 11:55 am

ringrazio per le risposte..

ecco, ho qualche dubbio però sulle quantità

EDIT by Psycore: post reso regolare

nel testo unico sulla droga, DPR 309/90

link del testo aggiornato con le ultime novità legislative: http://www.altalex.com/documents/codici ... prile-2014

all'art. 75 "Condotte integranti illeciti amministrativi "

si parla di uso personale in questi termini:


"1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:"

seguono sanzioni amministrative: sospensione patente, etc.
[...]
comma 1 bis:

"1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) he la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;"


e qui si parla di limiti massimi indicati con decreto ministero della salute, ho trovato un decreto del 11 aprile 2006 che dice ad esempio che per MDMA il limite massimo è pari a mg 750, per LSD 3 blotter, per ketamina mg. 900

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/95/6.htm

quindi ampiamente sotto i due/tre o addirittura 10 grammi indicati...

qualche dubbio quindi mi viene, valgono ancora queste tabelle?
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Messaggio da dragon » mer dic 28, 2016 11:40 am

grazie a Psycore per l'edit! ;)

ho approfondito la questione, sono uscite un paio di sentenze interpretative della norma indicata.

Le tabelle con il quantitativo massimo (Decreto MinSalute) valgono ancora, tuttavia l'onere della prova (che si configuri reato di spaccio) sembra che ricada sull'accusa, e quindi non sia sufficiente una quantità superiore ai limiti per far presupporre lo spaccio, ma devono esserci altre circostanze.

nota: ho letto un po' in giro tra vari pareri legali.. e sembra che il possesso di un bilancino sia un indizio grave di colpevolezza... in realtà chi consuma sostanze "particolari" a mio avviso è giusto che abbia a disposizione una bilancia di precisione per dosare in maniera corretta... ma vallo a dire alle FO! :(


riporto qui di seguito le due sentenze, sottolineando le parti di interesse

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 29 gennaio 2008 (dep. 5 maggio 2008), n. 17899



I parametri indicati dall’art. 73, comma 1 bis lett. a) d.p.r. n. 309 del 1990, così come novellato dalla l. n. 49 del 2006, per apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente (quantità, modalità di presentazione, altre circostanze dell’azione) non sono autonomi: pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, potrebbero essere apprezzate altre circostanze dell’azione tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale. Con riferimento al parametro della “quantità”, la Corte ha inoltre precisato che la locuzione “in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute..”, lungi da introdurre una presunzione circa la destinazione della droga, ha solo la funzione di imporre al giudice un dovere accentuato di motivazione nel caso in cui le quantità detenute siano superiori a tali limiti.

Fatto

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 16 febbraio 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti di A. C. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Napoli il 14 febbraio 2007, in relazione alla detenzione di gr. 51 di cocaina.

2. Rilevava il Tribunale che non erano riscontrabili sicuri indizi di una detenzione finalizzata allo spaccio, posto che il presumibile reddito del C. e la circostanza che egli era venuto a Napoli, a notevole distanza dal luogo di residenza, rendevano attendibile la tesi sostenuta dall'indagato di un acquisto di una scorta di cocaina destinata a esclusivo consumo personale.

Non poteva condividersi la tesi interpretativa avanzata dall'Ufficio appellante con riferimento al dettato dell'art. 73 comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309 del 1990, secondo cui, una volta accertato che il quantitativo detenuto sia superiore a quello tabellare debba ritenersi la destinazione allo spaccio.

3. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, denunciando la violazione dell'art. 71 comma 1-bis (recte, 73 comma l-bis) d.P.R., n. 309 del 1990, osservando che la lettera della disposizione impone di ritenere che, una volta accertato che il quantitativo detenuto supera i limiti massimi tabellari, la condotta di detenzione deve ritenersi finalizzata a un uso non esclusivamente personale e quindi penalmente rilevante.

Diritto

1. Il ricorso appare infondato.

2. L'assunto dell'Ufficio ricorrente, secondo cui, una volta accertato che il quantitativo detenuto supera i limiti massimi tabellari, la condotta di detenzione deve ritenersi, sulla base di una presunzione assoluta stabilita dal legislatore, finalizzata a un uso non esclusivamente personale e quindi penalmente rilevante, non può essere condivisa.

3. Stando all'art. 73 comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 4-bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49 in sede di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale".

La Corte ritiene che la previsione, rettamente intesa, non contenga elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'uso personale". Erano allora quindi punibili, al pari di ora, condotte di detenzione di sostanze stupefacenti che non "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale"; fermo restando che allora (come ora) la detenzione della parte destinata a uso personale non poteva (e non può) essere assoggettata a sanzione penale.

Per il vero, la fattispecie incrimìnatrice di cui si discute (comma 1-bis, lett. a), indica ora dei parametri sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale": e cioè, la "quantità", le "modalità di presentazione" o "altre circostanze dell'azione". Ma si tratta di indici che già in passato venivano giudiziariamente impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta, e quindi di meri criteri probatori idonei a orientare la valutazione del giudice e, prima ancora, quella della polizia giudiziaria e del pubblico ministero; dovendosi peraltro notare che l'ultimo di essi, per la sua vaghezza, rende di per sé inane l'intento di rigida tipizzazione formalizzato nella norma.

Potrebbe a prima vista opinarsi che i tre parametri della "guantata" o delle "modalità di presentazione" o delle "altre circostanze dell'azione" siano reciprocamente autonomi, sicché basterebbe che uno solo di essi sia accertato perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante.

Ma non può essere in via di stretta logica così da intendersi, perché l'oggetto dell'accertamento penale (diversamente da quanto derivava dal combinato disposto degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990 precedentemente al referendum popolare del 1993, allora ancorato al concetto di "dose media giornaliera") resta esclusivamente quello di una detenzione destinata "ad un uso non esclusivamente personale"; sicché, pur in presenza di date "guantità" o di "modalità di' presentazione", di per sé tali da autorizzare l'ipotesi di una destinazione "ad un uso non esclusivamente personale", tale ipotesi può bene essere smentita sulla base di "altre circostanze dell'azione" (tra le quali, è bene precisare, non potrebbe non essere compreso l'eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l'uso abituale di droghe), considerate dalla norma paritariamente rispetto ai primi due indici, non potendosi considerare ermeneuticamente significativo, come invece vorrebbe l'Ufficio ricorrente, il fatto che i tre parametri siano sintatticamente separati nella disposizione normativa dalla disgiuntiva "ovvero".

Così, pur in presenza di quantità non esigue, o di confezioni plurime, o di entrambe le situazioni, potrebbero essere apprezzate "altre circostanze dell'azione" tali da radicalmente escludere un uso non strettamente personale (ad esempio, potrebbe risultare accertato indiscutibilmente che il detentore, forte consumatore di droga, fosse solito acquistarla in quantitativi non modesti frazionatamente pre-confezionati).

4. Resta da stabilire cosa intenda il legislatore nella parte in cui, indicando il parametro della quantità", specifica che di esso debba tenersi conto "in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia". In attuazione di tale previsione, con decreto del Ministro della salute dell'11 aprile 2006, sono stati appunto indicati i "limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale" (QMD: "quantitativi massimi detenibili").

Escluso che ciò valga a invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, o a introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, circa la destinazione della droga detenuta a uso non personale, a pena di violazione del principio di stretta riserva di legge in materia penale, di cui all'art. 25 comma secondo Cost.) nonché di quello di presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma secondo Cost.), va osservato come la locuzione "in particolare", posta a incipit dell'inciso, riveli chiaramente che l'intento del legislatore sia solo quello di imporre al giudice un dovere di particolare attenzione, che si risolve in un dovere accentuato di motivazione, nel caso in cui, appunto, le quantità detenute siano, secondo una valutazione basata su nozioni tossicologiche ed empiriche di cui sono espressione le tabelle ministeriali, normalmente non confacenti a "un uso esclusivamente personale".

5. Ciò posto in linea di diritto, va osservato che nella specie i giudici del merito cautelare hanno valutato vari elementi che deponevano per la plausibilità della tesi difensiva di un uso personale, quali il livello reddituale dell'indagato e la circostanza che egli, consumatore abituale di cocaina, si fosse recato per acquistare la droga a Napoli, sensibilmente distante dal luogo di residenza, dal che derivava una antieconomicità dell'operazione, in rapporto al quantitativo detenuto, ove la droga fosse destinata anche in parte ad un uso non personale.

Questi apprezzamenti in punto di fatto non sono stati sottoposti al vaglio della Corte quanto alla loro logicità e completezza, posto che l'Ufficio ricorrente non se ne è doluto, né in sede di appello né con il presente ricorso, riversando le sue critiche alla decisione esclusivamente sul profilo della errata applicazione della legge, sulla base di una interpretazione dell'art 73 comma 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990 che, per quanto sopra esposto, deve ritenersi infondata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso addì 29 gennaio 2008.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 5 maggio 2008.

______________________________________________________________________________


Corte di cassazione penale
sentenza 39017/08 del 18/09/2008

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 18 settembre (dep. 16

ottobre 2008), n. 39017


La pronuncia in oggetto conferma che, in caso di imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale, l’onere della prova dell’uso non personale ricade, secondo le generali regole di garanzia processuale, sempre sull’accusa. In particolare, il pubblico ministero deve prendere in esame, oltre alla quantità di principio attivo, tutti gli indici indicati dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 n° 309 (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione).

Infatti, l’art. 73 comma 1 – bis del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 n° 309 (cd. testo unico sulla droga) prevede la punibilità di chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale (così come modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49).

La Corte ha escluso che la riforma dell’art. 73 del cd. Testo unico sulla droga, ad opera della L. 49/06, abbia introdotto a carico dell’imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale né un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile (artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost.), né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale.

Del resto, anche già in precedenza la Corte aveva colto l’occasione per pronunciarsi sul metodo di valutazione dei criteri di cui all’art. 73, precisando che “i criteri per apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente (quantità, modalità di presentazione, altre circostanze dell’azione) non sono autonomi, con la conseguenza che non è sufficiente che si sia accertato uno solo di essi perché la condotta divenga penalmente rilevante” (Cassazione penale, sez. V, 5 maggio 2008 n. 17899).

(Omissis)

Fatto e diritto

1. Il Procuratore generale di Bologna ricorre per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale, avverso la sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di G.C., in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1-bis, DPR 309/90, come modificato dalla L. 49/06. Il C. era stato chiamato a rispondere della illecita detenzione di gr. 33,48 di hashish, che per quantità di principio attivo (…), per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo, nonché alle complessive circostanze dell’azione, appariva destinato ad uso non esclusivamente personale. Il giudice di merito ha ritenuto che le circostanze in cui la droga fu reperita (il C., richiesto da agenti della Guardia di Finanza se detenesse stupefacenti, dichiarò di non averne con sé ma di farne abitualmente uso, condusse gli agenti nella sua casa, consegnando un panetto di hashish), la spontanea consegna, l’assenza di indici di trasporto, il non frazionamento o confezionamento in dosi, la mancanza di ogni strumento o materiale solitamente utilizzato per la preparazione allo spaccio, escludevano la destinazione a terzi.

2. Rileva il ricorrente che la sentenza è errata in punto di diritto, avendo il giudice omesso di considerare il mutamento del quadro normativo per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 49/2006, che, in presenza di superamento della soglia quantitativa fissata nella specifica tabella, prevede una presunzione relativa circa la destinazione illecita della sostanza stupefacente. “L’imputato - secondo il ricorrente - avrebbe dovuto fornire idonei elementi comprovanti che l’intero quantitativo dell’hashish rinvenuto nella sua abitazione fosse destinato al suo esclusivo uso personale, non essendo allo scopo sufficienti le sue mere dichiarazioni spontanee circa l’abituale uso della droga”.

3. Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la modificazione al testo dell’art. 73 dalla L. 49/06 non ha introdotto a carico dell’imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale né un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile (artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost.), né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, rv 239932; id. n. 19788/08, rv 239963). L’onere della prova ricade, secondo le generali regole di garanzia processuale, sull’accusa ed il giudice deve prendere in esame, oltre alla quantità di principio attivo, tutti gli indici indicati dalla norma (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione), con un dovere di più rigorosa motivazione nel caso in cui ritenga che dagli altri parametri normativi si debba escludere una destinazione “ad uso non esclusivamente personale”, pur in presenza del superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale.

4. La sentenza impugnata ha fatto corretta interpretazione e applicazione dell’art. 73, comma 1-bis, dPR 309/90, come modificato dalla L. 49/06, escludendo la destinazione ad uso non esclusivamente personale con motivazione adeguata, sulla quale peraltro nessun rilievo è stato formulato dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
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Messaggio da Psycore » mer dic 28, 2016 3:47 pm

Grazie a te dragon per l'esaustiva ricerca e per la condivisione. Aspettiamo commenti da Aioe. Questo thread è molto ben fatto, quando arriverà qualcun'altro a fare la stessa identica domanda rimanderemo sempre a questo thread.

In questo caso la difesa è riuscita a dimostrare che 471 g di cocaina :shock: erano per uso personale. http://www.repubblica.it/cronaca/2016/0 ... 136189667/ Quindi direi che è vero che la quantità non è un parametro univoco. Lo stesso bilancino potrebbe non essere una prova di spaccio se si riesce a dimostrare che è indispensabile per dosare solo per uso personale?
Giusto o sbagliato non può essere reato! Free drugs!

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Messaggio da Aioe » gio dic 29, 2016 10:07 am

Psycore ha scritto:Aspettiamo commenti da Aioe.
ho solo un momento di corsa...

PRIMA del 2014 ad ogni sostanza stupefacente inclusa nelle tabelle era associata una quantità limite - semplifico - oltre la quale la detenzione a fini di spaccio era presunta: se ti trovavano con una quantità di droga inferiore a quel limite per ottenere la condanna dovevano dimostrare lo spaccio, se la quantità era superiore a quella soglia era l'imputato a dover dimostrare l'uso personale per evitarsi la condanna.

dopo la sentenza della corte costituzionale 32/2014 dalle tabelle che elencano le sostanze stupefacenti sono state rimosse queste soglie. Quindi oggi le tabelle contengono solo un elenco di sostanze ma non anche valori ponderali.

In pratica, per ottenere una condanna il PM deve [d]dimostrare[/b] la destinazione a fini di spaccio dello stupefacente ma allo stesso tempo una quantità molto ingente costituisce una prova solida dello spaccio.
Ultima modifica di Aioe il ven gen 20, 2017 2:54 pm, modificato 1 volta in totale.

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Messaggio da dragon » gio gen 12, 2017 11:23 am

Ciao Aioe, scusa ma ho verificato il DL da te citato.. e non trovo la parte che modifica la legge 309/90 togliendo questi limiti

E' vero che le tabelle contengono solo le sostanze e non i valori limite, ma all'art. 75 comma 1bis (comma introdotto proprio dal DL 36/2014) si parla di "... la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, "

quindi sembra che oltre alle tabelle con l'elenco delle sostanze
le tabelle con i limiti quantitativi valgano ancora..

fatto salvo l'onere della prova

cosa ne dite?
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Messaggio da Aioe » gio gen 12, 2017 3:41 pm

Allora, è una storia complicata.
Fino al 2006 le tabelle previste dal DPR 309/90 consistevano, come anche ora, solo in una lista di sostanze proibite.
Con il Decreto Legge (DL) 272/05 (convertito con la legge 49/06 e che trovi su http://www.altalex.com/documents/leggi/ ... -e-polizia) furono modificati fra gli altri anche gli artt. 73 e 75 ed aggiunto il 75bis che, nella nuova formulazione, prevedevano che nelle tabelle fossero aggiunte anche dei valori ponderali oltre i quali la destinazione a fini di spaccio era presunta. Il Decreto del Ministero della Salute del 11 aprile 2006 ha fissato per ciascuna sostanza questa soglia.
Con la sentenza 32/2014 la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la Legge 275/05 col risultato che è tornata applicabile la disciplina vigente prima del 2006 e che non prevedeva nessuna soglia fissa.
Il Decreto Legge 36/2014 ha cercato di mettere una toppa al buco ed a questo punto la questione diventa un po' complicata.
Le soglie limite previste dalla legge 272/05 avrebbero dovuto essere vincolanti per il giudice: se la quantità era maggiore bisognava condannare, altrimenti si poteva anche assolvere. La giurisprudenza già in quegli anni aveva un po' moderato il rigore del testo normativo così era possibile ottenere l'assoluzione per qualcuno trovato con una quantità di stupefacente maggiore della soglia anche se serviva una prova molto rigorosa che la droga fosse davvero detenuta ad uso personale.
Le soglie limite previste dal DL 36/14 non sono vincolanti. Dovrebbero solo servire al giudice per determinare quanta è una certa quantità di droga: pensa a 6 grammi di kratom o di LSD, ad un grammo di passiflora oppure ad uno di cocaina. Queste nuove tabelle peraltro non sono mai state emanate così la norma resta inapplicata.

in questo articolo è spiegato bene: http://www.penalecontemporaneo.it/d/308 ... odifiche-t

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Messaggio da dragon » ven gen 20, 2017 2:49 pm

Grazie Aioe, sei stato molto esaustivo, anche il link che hai indicato in fondo al tuo post spiega benissimo le modifiche normative e gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in questi anni

l'unica paura da parte di un possessore per uso personale che a mio avviso potrebbe rimanere, riguarda il fatto che la presenza di un bilancino sia considerato un indizio di colpevolezza (per spaccio), non riesco a capire il motivo visto che invece, sempre a mio avviso, il bilancino serve proprio per non under/over dosare la sostanza di interesse

o meglio questo indizio di colpevolezza assoluta è specificato da qualcuno tipo
http://www.canestrinilex.com/risorse/st ... e-spaccio/

ma anche un legale al quale avevo chiesto una consulenza via mail mi ha detto la stessa cosa, che il possessore si debba liberare al più presto di questo bilancino

grazie ancora per le spiegazioni

:)
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Messaggio da Aioe » ven gen 20, 2017 3:06 pm

A me questa tua argomentazione ha sempre lasciato perplesso. Finché ti limiti ad assumere una sostanza comprata in piccola quantità, per dosarla è ampiamente sufficiente regolarti ad occhio. Così facendo uno 0.1 potrà essere 0.11 oppure 0.09 ma in pratica al consumatore non cambierà nulla ché l'effetto resterà sempre lo stesso. Ancora, se assumi una sostanza regolarmente, in breve impari a calcolare ad occhio a quale volume corrisponde ciascun peso con buona precisione e questo rende inutile bilance e bilancini.
Se non conosci così bene la sostanza ma la quantità è comunque poca, puoi dosarla dividendola in parti uguali (ad esempio un quinto di un pezzo da mezzo grammo è un decimo di grammo) ancora senza necessità di attrezzi.
La bilancia serve davvero solo se devi vendere perché a quel punto devi calcolare il peso del pezzo e non quello della dose. Peraltro, a me non è mai capitata gente che possedeva una bilancia per il gusto di usarla, non mi stupisce che venga considerata un indizio molto forte di spaccio perché di solito così è nella realtà.

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BlindFaith
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Messaggio da BlindFaith » ven gen 20, 2017 8:13 pm

Non è cosi sicuro dosare a occhio certe sostanze.
Ci sono sostanze che se sbagli di qualche mg cambia l'effetto, tipo con l'amt..
E poi è una bella sicurezza avercelo
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Messaggio da BlueFire » mar gen 24, 2017 9:18 am

BlindFaith ha scritto: Non è cosi sicuro dosare a occhio certe sostanze.
Ci sono sostanze che se sbagli di qualche mg cambia l'effetto, tipo con l'amt..
E poi è una bella sicurezza avercelo
Proprio in questi giorni (forse più qualche giorno fa, ma tant'è) ho fatto una mezza partaccia a Chad perché aveva suggerito a uno di dosare 2 dpmp relativamente a occhio, quando la differenza tra 500ug e 1mg è passare svegli 48h invece di 24.
Stavo pensando di scrivere una bella guida (tratta da insegnamenti di Adamas, buon senso, intuizioni personali e lo studiare chimica e avere a che fare con pesi di piccole quantità) su come pesare piccole quantità. Divisa, naturalmente, per pesi e possibilità.
Se la terra è sopravvissuta ai cianobatteri e al loro ossigeno, sopravviverà anche a noi. Il punto è semplicemente quanto noi ci renderemo difficile sopravvivere.

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Messaggio da Aryaman » mer gen 25, 2017 4:06 pm

Immagino quasi tutti qui si abbia un bilancino, ma la quantità di gente che spaccia credo sia piuttosto esigua.
Un bilancino è comodissimo anche per cose legali.
Ad esempio, io ci pesavo il 5-htp, essendo iper sensibile pare dovevo arrivare a 15 mg, all'inizio, e le capsule erano da 300mg.
A fare a occhio 15 mg è difficile, se non conosci bene la sostanza è un dramma.

Provai a fare a occhio con del jwh-250 anni fa. E mai più. Bilancino tutta la vita, e la cosa che dimostri spaccio ha sempre lasciato perplesso anche me, non vedo il nesso necessario
BlueFire ha scritto: Stavo pensando di scrivere una bella guida (tratta da insegnamenti di Adamas, buon senso, intuizioni personali e lo studiare chimica e avere a che fare con pesi di piccole quantità) su come pesare piccole quantità. Divisa, naturalmente, per pesi e possibilità.
potrebbe essere molto utile
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BlueFire
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Messaggio da BlueFire » mer gen 25, 2017 4:41 pm

Aryaman ha scritto:
BlueFire ha scritto: Stavo pensando di scrivere una bella guida (tratta da insegnamenti di Adamas, buon senso, intuizioni personali e lo studiare chimica e avere a che fare con pesi di piccole quantità) su come pesare piccole quantità. Divisa, naturalmente, per pesi e possibilità.
potrebbe essere molto utile.
Fatto
Se la terra è sopravvissuta ai cianobatteri e al loro ossigeno, sopravviverà anche a noi. Il punto è semplicemente quanto noi ci renderemo difficile sopravvivere.

unipolare
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Messaggio da unipolare » dom nov 11, 2018 6:33 pm

Vorrei capire una cosa. Ma se io compro una sostanza per uso personale ( ovvero solo per me stesso), cosa compio di illegale ?

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SpazticDude
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Re: Cosa è illegale nell'uso di una sostanza.

Messaggio da SpazticDude » dom nov 11, 2018 7:58 pm

Beh se una sostanze è dichiarata illegale non dovresti possederla sia che tu la voglia vendere sia che tu la voglia usare per te stesso..questo succede perché lo stato come organo di autorità, a quanto pare, ha il diritto di comportarsi come se fossimo tutti bimbi dicendoci cosa possiamo o non possiamo usare..

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